Gestione della Sicurezza
SCHEMA GESTIONE PREVENZIONE SICUREZZA NELLA SCUOLA
- S. – Dirigente Scolastico – viene equiparato al Datore di Lavoro al quale spettano i poteri di gestione, quando sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale (DM Pubblica Istruzione 292/96 e art. 18 del D.Lgs 81/08);
- SPP – Servizio di Prevenzione e Protezione - l’art, 2 comma 1, lettera I del DLgs. 81/08, definisce il Servizio di Prevenzione e Protezione come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni e interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Per la scuola i compiti del SPP sono stabiliti in via prioritaria dall’art. 33 e riguardano in estrema sintesi, la valutazione dei rischi, l’individuazione e l’elaborazione delle misure, anche procedurali di prevenzione e protezione, la formulazione di proposte di programmi di informazione e formazione, la partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 e l’effettuazione dell’informazione dei lavoratori e degli allievi. Il DS ha facoltà di puntualizzare tali compiti anno per anno;
- RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – l’art. 17 ribadisce l’obbligo in capo al DS di nominare il RSPP dell’Istituzione Scolastica. La scuola si trova in una posizione delicata in materia di sicurezza, proprio in relazione al tipo di utenza che la frequenta. Gli insegnanti e il personale tutto che vive ogni giorno all’interno della scuola, ha una maggiore attenzione alle dinamiche poste in essere dagli allievi delle diverse età. Per questo è auspicabile che a svolgere le funzioni di RSPP, sia un appartenente allo stesso Istituto o ad altro Istituto;
- ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione – il numero di Addetti va individuato in relazione alle dimensioni e alla complessità dell’Istituto. La norma non distingue in modo netto le figure di RSPP e ASPP; hanno lo stesso mandato. Il RSPP ha una specifica prerogativa di coordinamento del Servizio;
- LAVORATORE – il D.Lgs. 81/08 (art.2) definisce come lavoratore qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, ….. Nella scuola sono classificabili come lavoratori il personale docente e non docente. Come in qualsiasi azienda, anche nella scuola i lavoratori sono portatori di doveri e, contemporaneamente di diritti, tutti desumibili dalla normativa.
Tra i doveri di ogni lavoratore, riscritti con il lessico scolastico, si trovano (D.Lgs. 81/08 – art. 20):
1) prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti a scuola su cui ricadano gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi ricevuti dal DS;
2) contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza;
3) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DS;
4) utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza e protezione;
5) segnalare immediatamente al RSPP o all’ ASPP interni all’ambito scolastico, le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza adoperandosi direttamente solo in caso di urgenza per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia immediata al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
6) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, ecc.;
7) non compiere di propria iniziativa operazioni di competenza;
8) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal DS;
9) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal Decreto o comunque disposti dal MC (medico Curante);
A completamento di questa panoramica degli obblighi in capo ai lavoratori, è bene ricordare che ad essi sono collegate precise responsabilità penali, contenute nell’art, 59 del Decreto.
- PREPOSTO - L’art. 2 del D.Lgs: 81/08 definisce il preposto come quella persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (allievi compresi) esercitando un funzionale potere di iniziativa. Figura scolastica di Preposto: Insegnanti Tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l’utilizzo dei laboratori, responsabili di magazzino, coordinatore della biblioteca, responsabile di Ufficio, capoufficio;
- RLS – Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza – tutto ciò che riguarda il ruolo e le funzioni del RLS è contenuto nel titolo I, capo III, sez. VII posto all’interno del D.Lgs.81/09. In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS (art. 47, comma 1), scelto se disponibile nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d’istituto). Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei dipendenti (art. 47, comma 7): 1 fino a 200 dipendenti, 3 se si superano i 200 (nel computo non rientrano gli allievi equiparati ai lavoratori);
- ALLIEVI – l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (VDT) limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione. Viceversa, gli allievi non sono equiparati a lavoratori quando: durante le attività in palestra (in caso d’infortunio sono tuttavia coperti da assicurazione INAIL), pur presenti in laboratorio, se il Docente esegue personalmente solo esercitazioni dimostrative, gli allievi della scuola di primo ciclo d’istruzione occupati in attività creative all’interno di apposite aule attrezzate a questo scopo. Ciò nonostante il D.S. ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre, alle aule attrezzate e alle attività che vi si svolgono e di definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico-organizzativo che su quello formativo-educativo.
- MEDICO COMPETENTE
- ADDETTI ALLE EMERGENZE – la Sez. VI del titolo, capo III del D.Lgs. 81/08, contiene i riferimenti normativi generali per organizzare la gestione delle emergenze che possono accadere durante il lavoro nell’ambito scolastico; argomento delicato e particolarmente importante per il numero ragguardevole di persone presenti nello stesso edificio e per la giovane età della maggior parte di queste. Art. 43 – il D.S. a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dell’edificio scolastico in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza e provvede al loro addestramento e alla loro formazione; c) informa tutti i lavoratori, gli allievi e gli ospiti, che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato, circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende provvedimenti e impartisce istruzioni affinchè i lavoratori, gli allievi e gli ospiti in caso di pericolo grave e immediato non evitabile, possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente l’edificio scolastico.
In questi pochi punti si è sintetizzata l’intera struttura organizzativa che il D.S. è chiamato a progettare e a rendere operativa, individuando le risorse umane e materiali che la costituiscono (uomini e mezzi), formalizzandone le regole e le procedure operative attraverso la stesura di appositi piani (primo soccorso, antincendio, evacuazione) e dandole la necessaria visibilità interna ed esterna (informazione).
Didattica della sicurezza